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SANATORIA CATASTALE: IMMOBILI NON DICHIARATI o DIFFORMI |  SCADENZA 31 DICEMBRE 2010

Il  D.Lg. 78/2010 con l’articolo 19 stabilisce che i proprietari di immobili non in regola con il Catasto potranno mettersi a norma entro il  31 dicembre. Ma tali immobili con l’accatastamento non saranno però sanati dal punto di vista  urbanistico.

Chi ha commesso delle violazioni di carattere non sostanziale come ad esempio lavori interni o cmq modifiche che rientrano nel regolamento edilizio del comune di appartenenza,  potrà mettersi in regola con l’agenzia del Territorio dal punto di vista catastale e successivamente sanare con il Comune l’aspetto urbanistico con un Permesso di Costruire in Sanatoria o una SCIA, CIA o DIA in sanatoria che prevedono una sanzione che parte dai 250 eruro al oltre i 1000 euro a seconda dei comuni. In ogni caso anche in questa difficile situazione il nostro consiglio è quello comunque di sanare almeno catastalmente l’immobile in quanto successivamente oltre al Comune anche il Catasto potrà disporre accertamente d’ufficio con costi e sanzioni molto salate.

DAL 1 LUGLIO 2010 ENTRA IN VIGORE L’OBBLIGO DI CONFORMITÀ CATASTALE

dal 1° luglio 2010  negli atti di compravendita e nei contratti di locazione   è obbligatoria la CONFORMITA’ CATASTALE, Che cosa significa?  Significa che lo stato di fatto dell’immobile deve rispecchiare quanto indicato catastalmente  in base all’art. 19 (rubricato “Aggiornamento del catasto”) del D.Lg. 78/2010.  (pubblicato nella G.U. n.125 del 31.5.2010) dove all’art.19 c.14. Si prevede quanto segue:

All’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e’ aggiunto il seguente comma: “”Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.”
Questo in pratica si traduce nel fatto che quando siamo in procinto di vendere un appartamento dobbiamo fornire la planimetria caastale dell’immobile e di eventuali annessi (ad es.: garage, canine ecc..). Ugualmente nel caso volessimo affittare un immobile siamo obbligati a fornire la visura catastale. Questi documenti devono essere inoltre aggiornati ed ufficiali.

Inoltre si dovrà verificare che il disegno della planimetria catastale dovrà essere fedele allo stato di fatto dell’appartamento, Nel caso in cui per esempio, nel corso degli anni, fossero state effettuate delle modifiche risultanti da ristrutturazione che abbiamo modificato l’impianto dell’immobile allora prima del rogito il venditore dovrà necessariamente aggiornare la planimetria catastale. Per questoVisura24 offre i servizi di accatastamento e variazione direttamente on line in tempi brevissimi tramite Catasto24.it

Ugualmente se si scoprisse che in catasto il nostro immobile è sprovvisto di planimetria si dovrà necessariamente produrre questo documento. Catasto24.it riuscirà a produrre la planimetria del vostro appartamento in solo 5 giorni lavorativi e facendovi risparmiare parecchie centinaia di euro.

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